Condono edilizio

Il condono edilizio è un provvedimento legislativo, mediante il quale il cittadino previa autodenuncia, può avvalersi dell’annullamento di un reato e della relativa pena o di una sanzione, in riferimento alla realizzazione di opere abusive di vario genere.

L’abuso edilizio è un illecito penale che consiste nel realizzare un innovativo intervento edilizio, commesso senza ottemperare alla richiesta dei relativi permessi, senza autorizzazione, senza comunicazione o in contrasto con le attuali norme urbanistiche.

Il condono è una legge speciale e la sua è una durata temporale, ovvero è temporanea e limitata nel tempo, vale a dire ha un inizio ed una fine, in Italia al momento non è in vigore alcun tipo di condono edilizio.

In questa regolarizzazione possono rientrare opere realizzate per volumi maggiori da quelli consentiti, edifici costruiti in aree non edificabili, costruzioni che non rispettano le norme sulla distanza che si devono tenere e molte altre.

La domanda va presentata dal committente l’abuso, che solitamente è anche il proprietario, presso l’ufficio Condono del Comune di appartenenza, unitamente ai documenti necessari e non oltre la data di scadenza.

Per ottenere il condono è necessario pagare un’oblazione che permette l’estinzione del reato penale, una sanzione amministrativa oltre agli oneri concessori normali

E’ molto importante in fase di acquisto di un immobile verificare se su di esso pende una eventuale richiesta di condono, in questo caso è meglio sollecitare il venditore a concludere la richiesta.

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